Ricorso  per  la  regione autonoma FriuIi-Venezia Giulia in persona
 del presidente della Giunta regionale  in  carica  Giancarlo  Cruder,
 rappresentata  e  difesa - come da delega in calce al presente atto e
 da delibera della Giunta regionale 8 agosto 1997 n. 2439 -  dall'avv.
 Renato  Fusco,  avvocato  della  regione,  eleggendo domicilio presso
 l'Ufficio distaccato  della  regione  stessa  sito  in  Roma,  piazza
 Colonna n. 355.
   Contro   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17,
 19,  20,  21, 22 e 24 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, recante "Norme
 di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
 dichiarazione  dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche'
 di modernizzazione  del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni"
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997 n. 174).
                               In fatto
   A)  La  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita
 con legge costituzionale 31 gennaio  1963  n.  1,  approvativa  dello
 statuto speciale di autonomia.
   L'ordinamento  finanziario della regione e' disciplinato dal titolo
 IV di detto statuto, le cui  disposizioni,  in  forza  dell'art.  63,
 comma secondo, possono essere modificate con leggi ordinarie, sentita
 la regione.
   L'art. 49 in particolare - sostituito poi dall'art. 1 della legge 6
 agosto 1984 n 457 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146 della
 legge 23 dicembre 1996 n. 662 - disciplina la devoluzione di quote di
 imposte  statali "riscosse nel territorio  della regione stessa", tra
 le quali - per quel che interessa  nel  presente  giudizio  -  i  sei
 decimi  del  gettito  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche
 (IRPEF) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche'  i  quattro
 decimi  e  mezzo  del  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
 giuridiche (IRPEG), secondo quanto espressamente stabilito dai nn. 1,
 2, 3 e 4 del comma 1 del richiamato art. 49 stat.
   La disposizione  statutaria  ha  avuto  concreta  esplicazione  con
 l'art.    5,  comma  1  del  d.P.R. 23 gennaio 1965 n. 114 recante le
 "norme di attuazione" in materia di finanza regionale (sostituito poi
 dall'art.  3 del d.lgs. 2 gennaio 1997 n. 8): il  quale  ha  previsto
 che  alla  liquidazione  mensile  delle  quote  dei proventi erariali
 spettanti  alla  regione  provvedono  la  Direzione  regionale  delle
 entrate  per  il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate
 provinciali operanti nella regione,  sulla  base  dei  versamenti  in
 conto  competenza  e  dei  residui  affluiti alle coesistenti sezioni
 della tesoreria dello Stato.
    La devoluzione statale alla regione  Friuli-Venezia  Giulia  delle
 quote  delle succitate entrate tributarie avviene quindi con criterio
 rigorosamente  territoriale,  in  quanto  collegato   ai   versamenti
 materialmente  eseguiti  in  territorio  regionale;  mentre non tiene
 conto dei versamenti di imposte effettuati al di fuori del territorio
 regionale,   ancorche'  i  presupposti  giuridici  per  l'imposizione
 vengano in essere all'interno del medesimo territorio.
   B) In attuazione dell'art. 3, comma 134  della  legge  23  dicembre
 1996 n. 662 (recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti
 legislativi  per  la semplificazione degli adempimenti tributari) con
 il d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 si  sono  emanate  appunto  "Norme  di
 semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
 dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
 di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
   Nell'ambito del capo III riguardante "Disposizioni  in  materia  di
 riscossioni"   l'art.  17  e'  dedicato  al  "Versamento  unitario  e
 compensazione" e prevede per i contribuenti titolari di  partita  IVA
 la  possibilita'  di effettuare versamenti unitari delle imposte, dei
 contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello  Stato,
 delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
 dei crediti nei confronti dei medesimi soggetti (comma 1).
   Tali  versamenti e relativa compensazione riguardano - tra le altre
 - le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto e le  imposte
 sostitutive  delle  imposte  sui redditi e sul valore aggiunto (comma
 2).
   Secondo quanto previsto dal successivo  art.  19,  comma  2,  dette
 compensazioni, ancorche' dichiarate e fatte risultare tra debiti
  e  crediti  di  natura  essenzialmente  tributaria  e previdenziale,
 incidono direttamente sui versamenti a diverso  titolo  nella  misura
 delle somme compensate.
   L'art. 22 del medesimo decreto legislativo n. 241/1997, riguardante
 la    "Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari", stabilisce
 poi al comma 1 che "un'apposita struttura di  gestione"  provveda  ad
 attribuire  agli  enti  destinatari  (quindi allo Stato per i tributi
 erariali alle regioni per l'istituenda Irap, all'Inps ed  agli  altri
 enti  previdenziali  per  i  contributi  previdenziali)  le  somme  a
 ciascuno  spettanti,  tenendo  conto   dell'eventuale   compensazione
 eseguita dai contribuenti.
   Il  comma  3  dello  stesso  art.  22 prevede che tale struttura di
 gestione sia individuata con decreto del Ministero delle finanze,  di
 concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
 sociale; e che con altro decreto del Ministero  delle  finanze  siano
 stabilite le modalita' di attribuzione delle somme:
   Pure  si  fa  rilevare  infine  che  con  l'art. 24 (riguardante le
 "Modalita' di versamento" comma 6 si e' stabilito pure  l'abrogazione
 dell'art.   5 del d.P.R. 28 settembre 1988 n. 602: il quale prevedeva
 che i  versamenti  relativi  alle  ritenute  alla  fonte  operate  da
 sostituti  di  imposte  dovessero  essere  effettuati  nel  domicilio
 fiscale del  contribuente  (come  anche  confermato  dalla  circolare
 15.1.21973 del Ministero delle finanze).
                              In diritto
   La  suindicata  normativa statale risulta illegittimamente invasiva
 delle competenze e dell'attuale  assetto  finaziario-contabile  della
 ricorrente      regione      Friuli-Venezia     Giulia,     incidendo
 pregiudizievolmente sul sistema di devoluzione  dei  tributi  statali
 quale  stabilito  dall'art.    49  stat.  (e  successive  modifiche e
 statuizioni); e conseguentemente devesi impugnarla per i  susseguenti
 motivi.
   1.  - Illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 24 del decreto
 legislativo n. 241/1997 violazione  dell'art.  49  dello  statuto  di
 autonomia  (come  sostituito  e modificato dall'art. 1 della legge n.
 457/1984 e dall'art.  1  comma  146  della  legge  n.  662/1996)  per
 mancanza  di  puntuali disposizioni legislative di salvaguardia della
 devoluzione statutaria alla  regione  di  quote  di  tributi  statali
 riscossi in territorio regionale.
   Come   sopra  illustrato  la  norma  statutaria  dell'art.  49,  le
 disposizioni di attuazione statutaria  emanate  con  il  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  114/1965  e  la  normativa statale
 ordinaria contenuta nella legge n. 457/1984 e nella legge n. 662/1996
 hanno  stabilito  un  organico   sistema   finanziario-contabile   di
 devoluzione  mensile  alla  regione  di  quote  di entrate tributarie
 "riscosse nel territorio della regione stessa".
   Con le previsioni dell'art. 17 del decreto legislativo n.  241/1997
 si  e'  previsto un sistema di versamento unitario e di compensazione
 che  prescinde  dalla  verifica   dell'insorgenza   dei   presupposti
 giuridico-fattuali   delle   imposte   da  riscuotere  in  territorio
 regionale| Senza che con detta previsione  legislativa  si  sia  pure
 stabilito  un  meccanismo di salvaguardia della corretta e tempestiva
 devoluzione alla  regione  delle  quote  di  compartecipazione  sulle
 entrate  riscosse dallo Stato con riferimento a soggetti residenti in
 territorio regionale e con riguardo alle  imposte  (Irpef,  Irpeg  ed
 Iva)  sulle  quali  alla  regione  stessa spettano statutariamente le
 indicate compartecipazioni.
   A titolo esemplificativo si evidenzia come le ritenute  Irpef  alla
 fonte  operate  per  redditi  da  lavoro dipendente con riferimento a
 soggetti residenti ed  operanti  nel  territorio  del  Friuli-Venezia
 Giulia  saranno  versate  -  e quindi riscosse - fuori del territorio
 regionale qualora il datore di lavoro, in qualita'  di  sostituto  di
 imposta,  sia  domiciliato  fiscalmente in altra parte del territorio
 nazionale.
   Poiche' per i dipendenti pubblici  del  settore  statale  e  per  i
 pensionati  pare  verra'  istituito  un  centro  di versamento per il
 settore nord-orientale con sede a Bologna, e' un dato  di  fatto  che
 verranno  meno  una  parte  cospicua delle somme riscosse a titolo di
 Irpef, Irpeg ed Iva e sinora riconosciute alla regione a causa  delle
 scelte   organizzative   e   logistiche  dello  Stato  e  degli  enti
 previdenziali.
   Lo stravolgimento  dell'attuale  meccanismo  di  devoluzione  delle
 compartecipazioni   di  spettanza  regionale  risulta  confermato  ed
 aggravato dalla previsione del gia' ricordato art. 24, comma 6  dello
 stesso  decreto  legislativo  n.  241/1997,  laddove  si e' stabilita
 l'abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
 n. 602/1973, il quale a sua volta  prevedeva  che  le  ritenute  alla
 fonte  fossero  effettuate  dai  sostituti  di  imposta nel domicilio
 fiscale del soggetto a cui carico andassero  effettuate:  attribuendo
 quindi  la  facolta'  per  i sostituti di imposta medesimi di operare
 dette ritenute in diverso luogo ai fini  del  versamento  unitario  e
 della compensazione.
   Appare  palesemente  evidente  che la nuova disciplina tributaria e
 previdenziale recata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997
 risulta gravemente pregiudizievole per  l'assetto  finanziario  della
 regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in quanto sottrae notevoli
 risorse  ad  essa  dovute  per  le  compartecipazioni statutariamente
 stabilite con un meccanismo di pagamento delle imposte (interessate a
 tali compartecipazioni) che prescinde e supera il basilare  principio
 della   devoluzione   di  quote  di  imposte  statali  "riscosse"  in
 territorio regionale.
   2.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  22  del   decreto
 legislativo  n. 241/1997 per violazione dell'art. 49 dello statuto di
 autonomia (come sostituito e modificato dall'art. 1  della  legge  n.
 4547/1984  e  dall'art.  1,  comma  146  della legge n. 662/1996) per
 assoluta indeterminatezza sia della costituenda struttura di gestione
 sia delle modalita' di attribuzione delle somme.
   L'art. 22,  comma  3,  della  normativa  di  semplificazione  degli
 adempimenti  contributivi prevede "una apposita struttura di gestione
 (che) attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno  di  essi
 spettanti",  la  cui  costituzione  e' demandata all'emanazione di un
 decreto del Ministero delle finanze.
   Similmente all'emanazione di altro decreto dello stesso Ministro e'
 rinviata la determinazione delle "modalita' per l'attribuzione  delle
 somme".
   La    richiamata    disposizione    legislativa    statale   appare
 costituzionalmente   illegittima    innanzitutto    perche'    rimane
 assolutamente  indeterminata  la  composizione, il funzionamento e la
 sede di tale "struttura di gestione", presentandosi altresi' nebuloso
 l'ambito  di  competenza  e  le  specifiche  attribuzioni   di   tale
 costituendo organismo.
   Secondariamente  va  incisivamente  fatto  rilevare  come la stessa
 norma,  nel  rinviare  semplicisticamente  ad   un   futuro   decreto
 ministeriale  la determinazione delle modalita' di attribuzione delle
 somme "agli enti destinatari, non  contiene  alcuna  disposizione  di
 salvaguardia  per  le  entrate  finanziarie della ricorrente regione:
 giacche' non e' minimamente  garantito  che  i  versamenti  tributari
 oggetto di compensazione da parte dei contribuenti del Friuli-Venezia
 Giulia  siano  "riscossi"  nel  territorio  regionale con riguardo ai
 tributi (Irpef, Irpeg ed Iva)  sui  quali  la  regione  stessa  vanta
 statutariamente una quota di compartecipazione|
   Essendosi  prevista  la  possibilita' di compensazione tra debiti e
 crediti attinenti a tributi erariali con debiti e crediti riguardanti
 contributi previdenziali e' infatti  facilmente  prevedibile  che  le
 regolazioni  contabili comportanti riscossioni e versamenti avvengano
 a Roma, sede principale dell'Inps  e  dei  piu'  importanti  istituti
 previdenziali.
   La mancanza di una specificazione normativa anche su tale rilevante
 questione  determinera' presumibilmente una considerevole diminuzione
 del  gettito  statale  dovuto   alla   regione   per   le   spettanti
 compartecipazioni.
   In   terzo   luogo   non   puo'   sottacersi   come  la  denunciata
 indeterminatezza dell'art. 22 del decreto legislativo n. 241/1997 sia
 sulla "struttura di  gestione"  che  in  ordine  alle  "modalita'  di
 attribuzione  delle  somme"  comporti, un gravissimo nocumento per il
 complessivo assetto finanziario della regione che non sara' in  grado
 di introitare con tempestivita' le somme di compartecipazione ad essa
 spettanti,  laddove  attualmente  ad  essa  le  stesse  sono  versate
 mensilmente dalla Direzione regionale delle entrate. Con  l'ulteriore
 pregiudizievolissima  conseguenza  che  la  regione stessa non potra'
 regolarmente ne' impostare i propri bilanci  di  previsione,  annuale
 ne'   provvedere   alla  adozione  dei  provvedimenti  di  spesa  nei
 numerosissimi settori di intervento affidati alla propria  competenza
 istituzionale|
   3.  -  Illegittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 20, 21, 22
 24 del decreto legislativo n. 241/1992  per  violazione  della  legge
 delega  23  dicembre 1996 n. 662 e dei principi in essa contenuti con
 riferimento all'attribuzione alle regioni di competenze esclusive  in
 materia  di  imposta  regionale  sulle  attivita' produttive (Irap) e
 sull'addizionale Irpef.
   La legge-delega n. 662/1996 riguardante il  decentramento  fiscale,
 nel  dettare  i  principi  ed i criteri direttivi per la legislazione
 delegata, prescriveva tra l'altro:
     l'attribuzione alle  regioni  del  potere  di  regolamentare  con
 propria legge le procedure applicative  dell'Irap (art. 3, comma 144,
 lettera i);
     l'effettuazione   del   versamento  dell'Irap  direttamente  alle
 singole regioni,  secondo  le  disposizioni  vigenti  per  i  tributi
 diretti erariali (art. 3, comma 144, lettera 1, punto 3);
     l'applicazione  della  disciplina  in  materia  di  Irpef  per la
 riscossione, garantendo l'immediato  introito  dell'addizionale  alla
 regione (art.  3, comma 146, lettera d);
     il  basilare  principio  che  l'attuazione della delega di cui al
 comma 143 dovra', tra  l'altro,  assicurare    l'assenza  di  effetti
 finanziari netti negativi per le regioni e per gli enti locali.
   Appare  oppurtuno  evidenziare  infatti  come  l'Irap (che trovera'
 applicazione in  tutte  le  regioni,  sia  ordinarie  che  a  statuto
 speciale),  unitamente  all'addizionale Irpef, verra' a compensare il
 venir  meno  del  gettito  dei  contributi  sanitari  e  degli  altri
 versamenti  a  carico  dei cittadini per il finanziamento della spesa
 sanitaria.
   Per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  tale  dato   assume   una
 particolare rilevanza in relazione al fatto che detta spesa sanitaria
 trova  integrale  copertura  nei  predetti  versamenti - unitamente a
 risorse regionali - in forza del disposto  dell'art.  3,  comma  144,
 della medesima legge n. 662/1996.
   La ratio che sottende le previsioni dell'art. 3, comma 144, lettera
 1),  punto  3)  (prevedente  l'effettuazione del versamento dell'Irap
 direttamente alle singole  regioni)  e  del  comma  146,  lettera  d)
 (garanzia   dell'immediato   introito   dell'addizionale  Irpef  alla
 regione) e' la medesima che mira a garantire  alle  regioni  medesime
 l'assenza  di  effetti finanziari netti negativi (art. 3, comma 151),
 giacche'  i  flussi  finanziari  delle  istituende   imposte   devono
 compensare  il  venir  meno  delle  devoluzioni  gia'  derivanti  dai
 contributi sanitari e dalla c.d. tassa  sulla  salute:  determinabili
 quest'ultimi  in  migliaia  di miliardi su base annua (per la regione
 autonoma Friuli-Venezia Giulia il gettito stimato per l'anno 1997  e'
 di oltre 1.300 miliardi).
   Preme  rilevare come la possibilita' di compensazione con tributi e
 contributi di diversa natura o spettanti ad altri soggetti  (prevista
 dall'art.  17)  nonche' i meccanismi di ripartizione (stabiliti dagli
 articoli seguenti) introdotti dal decreto delegato n. 241/1997 per un
 verso risultano assunti in  palese  violazione  dei  principi  recati
 dalla  legge  delega  in  materia di Irap e di addizionale Irpef; per
 altro  verso,  e   con   riferimento   alle   due   citate   imposte,
 inevitabilmente  determineranno un minor gettito o un pregiudizievole
 ritardo nell'introito suscettibile di incidere sui conti di  cassa  e
 sull'equilibrio  finanziario  complessivo  della  regione, in ragione
 della dimensione  quantitativa  dei  flussi  in  parola  in  rapporto
 all'intero bilancio regionale.
   Vale  ricordare inoltre che l'attuale assetto del finanziamento del
 comparto sanitario garantisce alle  regioni  l'afflusso  mensile  dei
 contributi sanitari versati dai datori di lavoro.
   Le  regioni  sia  in sede di Conferenza permanente Stato-regioni in
 occasione  dell'esame  del  testo  del  decreto   legislativo   sulla
 semplificazione,  sia durante l'esame parlamentare del decreto stesso
 facevano  rilevare  con  incisivita'   che   i   proposti   contenuti
 risultavano in contrasto con i principi dettati dalla legge-delega n.
 662/1996  non  solo  perche'  contrastante  con la stabilita garanzia
 dell'introito netto alle regioni gia' nel  periodo  transitorio  (che
 dovrebbe  iniziare  a far tempo dal 1 gennaio 1998), ma anche perche'
 invasivi dell'attribuita potesta' legislativa regionale in materia di
 applicazione dell'Irap.
   Cio'  in  quanto  il  decreto  legislativo  n.  241/1997,  oltre  a
 contemplare  (art.  24, comma 2) espressamente l'introito delle somme
 dovute per l'Irap alla tesoreria dello Stato (difformemente dal testo
 dello  schema  del  medesimo  decreto   legislativo   sottoposto   in
 precedenza  alle  regioni, che prevedeva il versamento alle tesorerie
 regionali|) anche stabilisce  nel  periodo  transitorio  (per  quanto
 attiene  ai  meccanismi  di  delega  agli  istituti  bancari  per  il
 versamento da parte dei contribuenti e di riversamento ad opera delle
 banche  degli  importi)   l'autorizzazione   alla   stipulazione   di
 convenzioni  da  parte  del  Ministro del tesoro - di concerto con il
 Ministro del lavoro  -  di  durata  triennale  ed  anche  tacitamente
 rinnovabili.
   Se  quindi  la  regione  legiferasse  sulle  procedure  applicative
 dell'Irap in base alle attribuzioni gia' conferitele  e  nei  termini
 consentiti,   le   convenzioni  stipulate  per  l'Irap  dagli  organi
 ministeriali  statali  verrebbero  ad   interferire   inevitabilmente
 sull'applicazione regionale dell'imposta predetta.
   L'emanato   decreto   legislativo  incide  quindi  illegittimamente
 sull'esercizio della  potesta'  legislativa  riservata  alle  regioni
 dalla legge-delega n. 662/1996|